1) Gli amministratori-soci possono considerarsi come forza lavoro soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso da quello organico;
2) gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti mentre i consulenti esterni, titolari di partita Iva, non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto;
3) ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi, previste dalla lett. h) del comma 2 dell’art. 25, del D.L. n. 179/2012, si deve effettuare un calcolo “per teste”.
Sono questi i chiarimenti che sono arrivati dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 87/E del 14 ottobre 2014.
Ricordiamo che un’impresa, per poter essere definita start-up innovativa, deve soddisfare precisi requisiti, stabiliti dall’articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012, e provvedere agli adempimenti previsti dai successivi commi del medesimo articolo.
Con specifico riferimento ai dipendenti o collaboratori, la lettera h) del comma 2, dello stesso articolo, richiede che il personale impiegato risulti composto:
a) in percentuale pari o superiore al terzo della forza lavoro, da lavoratori in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che stanno svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero; ovvero
b) in percentuale pari o superiore a due terzi della forza lavoro, da lavoratori in possesso di laurea magistrale, ai sensi dell’art. 3 del regolamento del Ministero dell’Istruzione n. 270/2004.
La risoluzione in questione chiarisce che, in linea generale, qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente, ovvero a questo assimilato, può essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante per la verifica della sussistenza del requisito “alternativo” in esame.
La risoluzione, richiamando un precedente parere fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico, sottolinea inoltre che la norma consente che l’impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo” e che sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio-amministratore.
Diversamente, qualora i soci avessero l’amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro, ai fini del suddetto rapporto, atteso che la condizione relativa “all’impiego” nella società non risulterebbe verificata.