Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2016, la Delibera 24 febbraio 2016, n. 19520, con la quale la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha apportato “Modifiche al «Regolamento sulla raccolta di
capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line», adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013”.
Con tale delibera è stato approvato il nuovo regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte delle Start-up innovative tramite portali online, modificando il precedente regolamento adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013.
La necessità di modificare il precedente regolamento è stata determinata dalle novità introdotte dal D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, recante «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti», convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che, tra l’altro, ha esteso alle PMI innovative, agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e alle società di capitali che investono prevalentemente in Start-up innovative e in PMI innovative la possibilità di effettuare offerte di capitale di rischio tramite i portali on-line.
Tale adeguamento ha riguardato principalmente l’ambito definitorio e la disciplina relativa alle informazioni da rendere al pubblico, tenendo conto delle specificità dei nuovi emittenti inclusi nell’ambito normativo soggettivo: quote o azioni di PMI innovative, di OICR e di società che investono prevalentemente in Start-up e PMI innovative.
Tra le novità principali si segnala la semplificazione della procedura. Le verifiche di appropriatezza dell’investimento rispetto alle conoscenze e all’esperienza dell’investitore potranno d’ora in poi essere effettuate dagli stessi gestori dei portali, purché risultino dotati di requisiti adeguati. Con ciò i gestori possono subentrare nel ruolo finora svolto dalle banche.
E’ stato, inoltre, ampliato il novero dei soggetti legittimati a sottoscrivere una quota dell’offerta in qualità di investitori professionali; sono state, infatti, ammesse due nuove categorie:
1) gli “investitori professionali su richiesta”, così come definiti dalla disciplina europea sulla prestazione dei servizi di investimento (MoFID); e
2) gli “investitori a supporto dell’innovazione”, identificati da Consob sulla base di criteri oggettivi, basati sui requisiti MiFID per gli investitori professionali su richiesta adattati allo specifico contesto di attività.