Il Ministero dello Sviluppo Economico con parere prot. 169135 del 29 settembre ‘14, ha fornito i seguenti chiarimenti :
- La richiesta di iscrizione di una società di nuova costituzione nell’apposita sezione speciale di cui all’art. 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012 non può essere per la sola attività di “ricerca e sviluppo”, ma deve essere sempre accompagnata anche dalla denuncia dell’avvio dell’attività, da intendersi come denuncia dell’avvio dell’attività di sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti o servizi innovativi, con specificazione della natura dei prodotti o servizi in questione e allegando, se del caso, le previste autorizzazioni o comunicazioni richieste.
- Non compete all’ufficio del Registro delle imprese valutare il merito delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di iscrizione nella sezione speciale. Compito dell’ufficio del Registro delle imprese è solo quello di verificare la corretta compilazione ed allegazione di tutti i documenti e moduli previsti dalla disciplina in esame.
Non può essere considerata start-up innovativa una società la cui attività consista nella sola “sperimentazione” di servizi o beni innovativi, in quanto non sarebbe in tal modo rispettata la definizione codicistica dell’imprenditore (art. 2082 C.C.), secondo cui: “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
E’ inevitabile che, contestualmente alla richiesta di iscrizione, debba anche essere presentata, ove sia prevista dalla regolazione amministrativa locale inerente dette attività, apposita SCIA al competente SUAP, anche attraverso la procedura della “Comunicazione unica per la nascita dell’impresa” prevista dall’art. 9 e seguenti del D.L. n. 7/2007.