SICUREZZA

Antincendio

RSPP

Obblighi formativi ex art. 37

Edilizia

Primo soccorso

Ponteggi

Attrezzature art.73

Per “sicurezza sul lavoro”, l’ordinamento italiano contempla l’insieme delle misure preventive da adottare e applicare per rendere sicuri e salubri i luoghi di lavoro, in modo da evitare o ridurre eventuali rischi per i lavoratori. Tali misure devono essere adottate da devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori (i dirigenti e i preposti) e dai lavoratori stessi.
Le misure di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro sono finalizzate al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla riduzione della possibilità di infortuni ai lavoratori, ai collaboratori esterni (es. subcontraenti) e a quanti si trovano, anche occasionalmente, all’interno dei luoghi di lavoro. Allo stesso modo, misure di igiene e tutela della salute devono essere adottate al fine di proteggere il lavoratore da possibili danni alla salute.

Sono principalmente tre gli assi principali sui quali Ecipa interviene proponendo corsi di formazione e fornendo servizi e supporto alle aziende dei territori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia:

  1. Misure generali di tutela
  2. Valutazione dei rischi
  3. RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione)

In particolare, oltre a coordinare attività formative nell’ambito dell’Art.37RSPPAntincendioPrimo soccorsoPonteggiAntincendioAttrezzature art.73 ed Edilizia, Ecipa ha sviluppato e utilizza la piattaforma Safety Academy per la formazione in e-learning e  ha realizzato la piattaforma Sicurcloud per una gestione efficace degli adempimenti in materia di sicurezza (clicca qui per visionare una demo).

Si precisa che la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, entrato in vigore il 15 maggio 2008), e dalle relative disposizioni correttive, ovvero dal “D. Lgs. 106/2009”, che recepisce in Italia le Direttive Europee (3 agosto 2007, n. 123) in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Per informazioni: assistenza@ecipa.eu

Il Datore di lavoro, come previsto dall’art. 43 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08, è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze, i quali sono tenuti, inoltre, a frequentare corsi di aggiornamento periodici.
Tutti i lavoratori addetti alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere una specifica formazione tramite corsi antincendio specifici.
I corsi di formazione antincendio si distinguono in funzione della tipologia delle attività in questione e del livello di rischio incendio con una valutazione del rischio suddivisa in rischio basso, rischio medio o rischio elevato (conformi al DM 10/03/98).

Ecipa coordina e realizza attività di formazione antincendio.

Per informazioni: assistenza@ecipa.eu

Per ricoprire l’incarico di RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) è necessario aver partecipato a specifici corsi di formazione, con rispettiva verifica di apprendimento, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative previste, con attenzione particolare a:

  • prevenzione e protezione dei rischi;
  • rischi di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato;
  • rischi legati all’organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative;
  • tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

La durata di formazione per il datore di lavoro che ricopre l’incarico di RSPP cambia in relazione al livello di rischio della sua azienda:

  • Rischio BASSO: 16 ore
  • Rischio MEDIO: 32 ore
  • Rischio ALTO: 48 ore

Ecipa attiva percorsi di formazione e aggiornamento (obbligatorio ogni 5 anni) RSPP presso le proprie sedi ed anche in modalità e-learning

Per informazioni: assistenza@ecipa.eu

Nella Gazzetta Ufficiale n° 8 dell’11/01/2012 sono stati pubblicati due accordi della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. Il primo accordo del 21/12/2011 dal titolo Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. riguarda la formazione obbligatoria che deve essere svolta da preposti, dirigenti nonché da tutti i lavoratori.

I corsi sono suddivisi in base alla tipologia del settore produttivo e della figura professionale che deve partecipare al percorso formativo. Gli aggiornamenti che devono essere comunque svolti entro 5 anni dall’erogazione del corso completo per ogni tipologia dei corsi.

Sono esentati dal partecipare ai corsi coloro che abbiano svolto la formazione obbligatoria ai sensi della precedente normativa, mentre coloro che danno avvio ad una nuova attività hanno 90 giorni di tempo per completare i percorsi formativi.
Per tutti gli altri casi, il datore di lavoro ha l’obbligo di avviare i lavoratori, i dirigenti e i preposti ai corsi di formazione previsti,
per i nuovi assunti gli adempimenti normativi dovranno essere assolti anteriormente o, dove questo non è possibile, contestualmente all’assunzione.

La formazione rivolta ai lavoratori sarà suddivisa in formazione generale, comune a tutti i settori produttivi, e formazione specifica riferita invece alle attività che vengono svolte. La prima ha una durata minima di 4 ore, mentre la durata della seconda varia dal rischio in base al settore produttivo dell’azienda partendo da un minimo di 4 ore, per i settori considerati a basso rischio, fino ad un minimo di 12 ore per i settori considerati a rischio elevato.

La formazione basso rischio è erogabile anche in modalità e-learning, e costituisce “credito formativo permanente”.

Ecipa supporta le aziende ed i lavoratori nell’erogazione di tali corsi.

Per informazioni: assistenza@ecipa.eu

Ecipa propone alle aziende del settore dell’edilizia percorsi formativi obbligatori per la categoria, vale a dire:

  • PREPOSTO
  • AGGIORNAMENTO PREPOSTO
  • CARRELLI SEMOVENTI INDUSTRIALI
  • CARRELLI SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO
  • CARRELLI SEMOVENTI ELESCOPICI ROTATIVI
  • CARRELLI TUTTI
  • PIATTAFORME CON E SENZA STABILIZZATORI
  • GRU A TORRE A ROTAZIONE IN BASSO E IN ALTO
  • GRU A TORRE A ROTAZIONE IN BASSO
  • GRU A TORRE A ROTAZIONE IN ALTO
  • GRU PER AUTOCARRO
  • ESCAVATORI IDRAULICI
  • ESCAVATORI IDRAULICI, PALE, TERNE
  • AGGIORNAMENTI FORMAZIONE ATTREZZATURE
  • PREVENZIONE INCENDI – RISCHIO BASO
  • PREVENZIONE INCENDI – RISCHIO MEDIO
  • AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI – RISCHIO BASSO
  • AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI – RISCHIO MEDIO
  • PRIMO SOCCORSO – GRUPPO B/C
  • PRIMO SOCCORSO – GRUPPO A
  • AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO – GRUPPO B/C
  • AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO – GRUPPO A
  • DLSPP – RISCHO ALTO
  • AGGIORNAMENTO DLSPP – RISCHIO ALTO
  • DLSPP – RISCHO BASSO
  • AGGIORNAMENTO DLSPP – RISCHIO BASSO
  • LAVORI IN QUOTA, DPI 3^ cat, E LINEE VITA
  • TRABATELLI E DPI 3^ cat
  • SPAZI CONFINATI
  • TRAFFICO VEICOLARE – LAVORATORI
  • TRAFFICO VEICOLARE – PREPOSTI
  • AGGIORNAMENTO TRAFFICO VEICOLARE (LAV/PREP)
  • PONTEGGI
  • FUNI
  • AGGIORNAMENTO PONTEGGI

EDILCASSA prevede l’erogazione di contributi sui corsi sicurezza, a favore delle aziende artigiane Venete iscritte e regolarmente versanti .

Per informazioni: assistenza@ecipa.eu

La normativa vigente – ad esempio il D. Lgs. 81/2008 o il Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388, Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale – conferisce al Primo Soccorso un ruolo molto importante nel sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza e obbliga in particolare i datori di lavoro a designare e formare gli Addetti al Primo Soccorso e a organizzare un idoneo piano di emergenza.

Ecipa propone pertanto percorsi ad hoc di formazione per garantire non solo “la presenza sul luogo di lavoro di personale addestrato a fornire una prima assistenza qualificata alle vittime di un infortunio o di un malore”, ma anche per consentire ai lavoratori formati di “conoscere ed assumere gli atteggiamenti ed i comportamenti più idonei ad evitare il verificarsi di incidenti ed eventi dannosi”.

Gli allegati del D.M. 388/08 relativi a ‘obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori’ prevedono l’acquisizione di competenze relativamente alle tecniche di BLS (Basic Life Support) nonché ‘l’acquisizione di capacità di intervento pratico’ in caso di:
– tecniche di allertamento del sistema 118
– insufficienza respiratoria acuta
– arresto cardiocircolatorio
– emorragie
– traumi
– sindromi cerebrali acute
– avvelenamenti

Per informazioni: assistenza@ecipa.eu

Ecipa propone e realizza corsi di formazione per Montaggio, Smontaggio, Trasformazione PONTEGGI (PIMUS) per l’esecuzione di lavori in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata.
Il PiMUS è il documento operativo per gli addetti ai lavori che illustrala concreta procedura di montaggio/smontaggio ed eventuale trasformazione del ponteggio, oltre che fornire informazioni sui parametri di impiego e sulle manutenzioni/verifiche da eseguire in fase di utilizzo.

E’ finalizzato a garantire:
– la sicurezza del personale addetto al montaggio e smontaggio;
– la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio;
– la sicurezza di persone terze (lavoratori e non) che potrebbero interferire con le fasi di montaggio/smontaggio ma anche in fase di utilizzo (ad esempio lavoratori che nelle vicinanze svolgono altre attività, residenti di un edificio, persone in transito su percorsi pedonali adiacenti…).
Al termine del corso, il partecipante sarà in grado di montare e smontare un ponteggio in totale sicurezza nel rispetto delle vigenti norme.

L’obbligo di garantire la avvenuta redazione del Il PiMUS è del Datore di Lavoro dell’impresa che monta e smonta i ponteggi che si avvale per la stesura di persona competente.

Per informazioni: assistenza@ecipa.eu

L’articolo 73 del Decreto Legislativo 81/08 stabilisce gli obblighi di informazione, formazione e addestramento relativi alle attrezzature di lavoro.
In particolare, è richiesto che per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.

Il datore di lavoro è tenuto ad informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro deve riservarne l’uso, con specifico incarico, ai lavoratori che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.Anche in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione delle attrezzature i lavoratori interessati debbono essere qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

In base al nuovo accordo, le attrezzature per le quali è necessaria l’abilitazione degli operatori sono le seguenti:
– piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
– gru a torre;
– gru mobile;
– gru per autocarro;
– carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
– trattori agricoli o forestali;
– macchine movimento terra;
– pompe per calcestruzzo.

Per alcune attrezzature sono previste delle sottocategorie, ad esempio tra i Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo si evidenziano:
1. carrelli semoventi a braccio telescopico;
2. carrelli industriali semoventi
3. carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi. Mentre tra le “Macchine movimento terra” sono elencate le seguenti:
1. escavatori idraulici (con massa operativa maggiore di 6000 kg);
2. escavatori a fune;
3. pale caricatrici frontali (con massa operativa maggiore di 4500 kg);
4. terne;
5. autoribaltabile a cingoli (con massa operativa maggiore di 4500 kg).

Ecipa coordina e gestisce attività di formazione come richiesto dall’accordo relativo alle attrezzature di lavoro per le aziende ed i lavoratori del territorio veneto e friulano.

Per informazioni: assistenza@ecipa.eu