Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare 3675/C del 15 ottobre 2014, è intervenuto in risposta a un quesito concernente i termini per la presentazione a questa Amministrazione dei ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti inibitori dell’attività, emessi dalle Camere di Commercio, inerenti le seguenti attività regolamentate, per il cui accesso è necessario disporre di requisiti previsti da leggi o altri atti normativi:

– Agente e Rappresentante di commercio,

– Agente di affari in mediazione,

– Perito ed Esperto,

– Spedizioniere,

– Mediatore marittimo.

Avverso detti provvedimenti gli interessati (direttamente o per il tramite di un loro legale) hanno facoltà di presentare un ricorso gerarchico improprio al competente ufficio del Ministero – Direzione Generale per il 

mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XXI – Registro imprese – Via Sallustiana n. 53, 00187 ROMA, secondo i termini indicati nella presente circolare.

L’ufficio ministeriale, una volta esaminato il ricorso in questione e l’ eventuale documentazione probatoria presentata dal ricorrente, nonché le controdeduzioni richieste per legge alla Camera di Commercio competente, provvederà, nel previsto termine di 90 giorni dal completamento dell’istruttoria, alla valutazione dei medesimi atti e all’emanazione di un parere che si sostanzierà in un decreto ministeriale di accoglimento o di rigetto del ricorso stesso.

La copia conforme di tale atto sarà quindi inviata, per raccomandata A/R, o tramite PEC, al ricorrente, nonché, tramite PEC, alla Camera di Commercio.

Nella circolare si ricorda, inoltre, che unicamente in relazione agli Agenti e Rappresentanti di commercio, gli Agenti di affari in mediazione, gli Spedizionieri ed i Mediatori marittimi, è opportuno ribadire che possono essere presentati al Ministero in questione unicamente i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti camerali concernenti il diniego all’avvio iniziale o alla prosecuzione dell’attività che discendono dall’accertamento della mancanza/carenza dei requisiti o delle condizioni previste per l’esercizio della stessa, iniziale o sopravvenuta che sia; mentre non compete al Ministero stesso l’esame della fattispecie relativa al mancato aggiornamento della propria posizione da uno degli ex Ruoli di riferimento al Registro imprese/REA (anche se questa, nella sostanza, determina comunque un provvedimento camerale di inibizione alla prosecuzione dell’attività).

Pertanto, in merito ad un ricorso presentato contro un provvedimento camerale di inibizione alla prosecuzione dell’attività causato dall’inadempimento dell’obbligo di aggiornamento della propria posizione da uno degli ex Ruoli di riferimento al Registro delle imprese o al REA, il Ministero non potrà che esprimersi con una dichiarazione di improponibilità.