Bruciare sul luogo di produzione residui vegetali, paglia, sfalci, potature derivanti da attività agricola costituisce violazione di carattere penale. Lo ricorda il Comando provinciale di Avellino del Corpo Forestale dello Stato con Nota del 8 aprile 2014, Prot. n. 3673, emanata in risposta a numerose richieste di chiarimenti da parte di cittadini sulla possibilità, appunto, di bruciare residui vegetali nel luogo di produzione.
La Forestale ricorda che, al di fuori delle ipotesi indicate all’articolo 185, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 152/2006, tali materiali vegetali sono “rifiuti”, quindi bruciarli nel sito di produzione senza la prescritta autorizzazione fa scattare la contravvenzione ex articolo 256, D.Lgs. n. 152/2006 (gestione non autorizzata), punita con l’arresto da 3 mesi ad un anno o con l’ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro. La loro combustione nel sito di produzione si configura, infatti, come una attività di gestione, nella forma dello smaltimento, senza autorizzazione. Nella Nota viene inoltre ricordato, che la L. n. 6 del 6 febbraio 2014, di conversione del D.L. n. 136 del 10 dicembre 2013 (c.d. decreto sulla “Terra dei Fuochi”), ha introdotto il reato di “combustione illecita di rifiuti” che è applicabile anche ai rifiuti vegetali se abbandonati in maniera incontrollata. La sanzione prevista in questo caso è la reclusione da 2 a 5 anni (da 3 a 6 anni di reclusione in caso di rifiuti pericolosi). Diversamente, appiccare il fuoco a materiali quali “vegetali provenienti da aree verdi come giardini, parchi e aree cimiteriali” senza autorizzazione, qualora l’autore del fatto sia un soggetto privato non titolare di impresa, costituisce un illecito amministrativo, che viene punito con la sola sanzione pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro (“abbandono di rifiuti”, ex art. 255).