Il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 giugno, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 giugno. Aggiorna le procedure ed i requisiti per l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno, previsti dal D.Lgs. n.139/2006 (decreto che provvede al riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
Il Decreto 7/6/2016 modifica il decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011 (che definisce procedure e requisiti per l’autorizzazione ed iscrizione), in particolare per riformularne il comma 1 dell’art. 7 precisando meglio la cadenza temporale dei corsi o dei seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno.
Il comma 1 dell’art. 7 del DM 5 agosto 2011, è quindi sostituito dal seguente:
«1. Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore. Il termine dei cinque anni decorre:
a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1;
b) dalla data di riattivazione dell’iscrizione stessa in caso di sospensione per l’inadempienza di cui al comma 2;
c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all’art. 1.».
Il vecchio prevedeva invece:
“Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data”.