Definiti i modelli e le modalità di presentazione delle istanze di

 richiesta del credito d’imposta.

Con decreto direttoriale 28 luglio 2014, a firma del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo

Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese – pubblicato sul sito del Ministero dello

Sviluppo Economico il 30 luglio 2014 – sono stati definiti i modelli e le modalità di presentazione delle

istanze, da parte delle imprese, per la richiesta del credito d’imposta per l’assunzione di personale

altamente qualificato, istituito dall’articolo 24, del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, e

disciplinato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e

delle Finanze, 23 ottobre 2013.

Le istanze potranno essere presentate dalle imprese, in modalità telematica attraverso una specifica

piattaforma informatica, a partire dal 15 settembre 2014 e fino al 31 dicembre 2014, per le assunzioni

effettuate dal 26 giugno al 31 dicembre 2012.

Dal 10 gennaio 2015 potranno essere presentate le istanze riferite ai costi sostenuti per le assunzioni

nell’anno 2013 e dal 10 gennaio 2016 quelle relative ai costi sostenuti per le assunzioni nell’anno 2014.

Le istanze, firmate digitalmente, dovranno essere presentate in via esclusivamente telematica, tramite la

procedura informatica accessibile dal sito www.cipaq@mise.gov.it.

L’accesso alla piattaforma utilizzata dalla procedura informatica prevede l’identificazione dell’impresa

tramite codice fiscale e l’autenticazione tramite credenziali informatiche inviate all’indirizzo di posta

elettronica certificata (PEC) dell’impresa, rilevabile dal Registro delle imprese.

I documenti eventualmente richiesti e da allegare alla domanda dovranno essere in formato “.p7m”.

La piattaforma informatica processa le istanze di accesso al credito d’imposta secondo l’ordine

cronologico di trasmissione e trasmette con PEC il provvedimento di concessione del credito d’imposta.

Le istanze pervenute fuori dei termini, iniziali e finali, indicati e le istanze redatte o inviate con modalità

difformi da quelle previste non saranno prese in considerazione.

L’istanza è completata dalla certificazione della documentazione contabile che deve essere redatta

secondo lo schema allegato al decreto e firmata digitalmente dal presidente del collegio sindacale,

ovvero, per le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio, da un professionista iscritto quale

attivo nel Registro dei revisori legali dei conti.

Per maggiori informazioni: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2031108