Secondo quanto disposto dalla Sezione Sesta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4676/2013, depositata il 20 settembre 2013.
Dal combinato disposto dell’art. 65 comma 1 lett. a) del CAD e dell’art. 77 comma 6 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, l’apposizione della firma digitale, a causa del particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza, è di per sé idonea a soddisfare i requisiti richiesti dichiarativi di cui al comma 3 dell’art. 83 del D.P.R. n. 445 del 2000, anche in assenza dell’allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante. Questo in quanto la norma primaria di riferimento non subordina in alcun modo il riconoscimento di tale validità alla condizione che l’apposizione della firma digitale, come invece succede per la firma autografa, sia accompagnata dall’allegazione di copia del documento di identità del dichiarante.
Se si giungesse ad una conclusione differente – continua il Consiglio di Stato – si priverebbe “di utilità pratica la previsione di legge che riconosce all’apposizione della firma digitale un particolare grado di certezza ed attendibilità”.
Le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, ossia le istanze e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi nonché le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono valide anche senza l’allegazione di copia del documento di identità del dichiarante quando firmate digitalmente.