Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 (Suppl. Ord. n. 15), pubblicata la Legge 24 marzo 2015, n. 33 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” (c.d. decreto “Investment compact“).
I punti essenziali del provvedimento sono:
1) l’obbligo, per le banche popolari con attivi maggiori di 8 miliardi, di trasformarsi in Società per azioni (art. 1). Coinvolti sono i seguenti 10 istituti: Ubi Uanca, Bper, Bpm, Popolare di Vicenza, Veneto banca, Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese, Popolare Bari, Popolare dell’Etruria e del Lazio, Banco Popolare;
2) la disciplina sulla trasferibilità dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento detenuto da un consumatore un consumatore presso un prestatore di servizi di pagamento verso un altro prestatore di servizi di pagamento (art. 2);
3) l’agevolazione dell’apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori (art. 2-bis);
4) l’introduzione delle “Piccole e medie imprese innovative” e di nuove semplificazioni per la costituzione delle Start-Up innovative(art. 4);
5) Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali (art. 6);
6) l’istituzione di una “Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese” (art. 7);
7) le garanzie rilasciate dallo Stato per i debiti contratti da imprese in amministrazione straordinaria (art- 7-bis);
8) il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 8-bis).
Introdotta la categoria delle PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE
La legge di conversione ha confermato, all’art. 4, con qualche rilevante novità rispetto al decreto-legge, l’introduzione nel nostro ordinamento di una nuova tipologia di P.M.I., le “PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE”, estendendo loro parte delle facilitazioni previste per le Start-up innovative, introdotte dal D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012.
Le “PMI Innovative” – le PMI come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE (vale a dire le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni euro), che sono costituite sotto forma di società di capitali, anche in forma cooperativa – in possesso dei requisiti previsto dall’art. 4, comma 1, analogamente a quanto previsto per le Start-Up innovative, per poter beneficiare di speciali agevolazioni, dovranno iscriversi in una apposita Sezione speciale del Registro delle imprese, a seguito di presentazione di una domanda in formato elettronico (art. 4, commi 2 e 3), Le PMI innovative saranno soggette al pagamento dei diritti di segreteria e del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, ma saranno esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo (art. 4, comma 9).
Le novità introdotte “al solo fine di favorire l’avvio di attività imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati”, l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con firma digitale, con le modalità previste dall’articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), in conformità del modello standard tipizzato, che dovrà essere adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, e trasmessi al competente ufficio del Registro delle imprese (art. 4, comma 10-bis).
In secondo luogo, con una modifica apportata al comma 8 dell’art. 26, del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012, viene incrementato di un anno, da 4 a 5, sia il limite temporale entro il quale poter essere considerata Start up innovativa dalla data di costituzione della società che il periodo massimo di esonero dal pagamento dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio (art. 4, comma 11-ter).
In alternativa a quanto stabilito dall’articolo 2470 del Codice Civile e dall’articolo 36, comma 1-bis del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, vengono dettate nuove disposizioni per la sottoscrizione o l’acquisto e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale sociale di Start-Up innovative e di PMI Innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata (art. 4, commi dal 2-bis al 2-quinquies).
Prevista l’istituzione all’interno del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, di un portale nel quale dovranno essere indicati tutti i documenti e le informazioni necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti e indiretti in favore delle piccole e medie imprese innovative e delle start-up innovative (art. 4, comma 10-ter) e di un secondo portale informatico, da istituire entro il 30 luglio 2015, che dovrà raccogliere tutti gli interventi normativi relativi al settore delle Start-up innovative (art. 4, comma 11-bis), con lo scopo di fornire chiare informazioni rispetto alle modalità di accesso ai bandi, ai finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle strutture governative, indicando anche gli enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari utilizzatori. Il portale dovrà altresì contenere una sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori e delle strutture di sostegno alle start-up stesse.