Dal 6 aprile 2014 gli Stati membri dell’Unione europea sono tenuti ad esaminare, con un’unica procedura, le domande di autorizzazione a cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel territorio e a rilasciare, in caso di esito positivo, un’autorizzazione unica al soggiorno e all’esercizio del lavoro subordinato.

E’ quanto prevede il D.Lgs. 40 del 4 marzo 2014, attuativo della Direttiva 2011/98/UE del parlamento europeo del 13 dicembre 2011, che introduce nel nostro ordinamento la procedura per il rilascio del “permesso unico lavoro”. La dizione “permesso unico lavoro” dovrà essere inserita su alcuni permessi di soggiorno che consentono l’attività lavorativa, con l’esclusione dei permessi di soggiorno rilasciati ai lavoratori autonomi, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori marittimi, ai lavoratori distaccati, ai lavoratori “alla pari”, agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione, nonché ai titolari di protezione internazionale o temporanea ed ai titolari di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e Immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo, con la Circolare del 4 aprile 2014, Prot. n. 0002460, ha illustrato gli aspetti più significativi dell’innovazione normativa.