Sulla Gazzetta Ufficiale, n. 58 dell’ 11 marzo 2014, è stato pubblicato il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, di attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.
La direttiva unifica e sostituisce la direttiva 85/577/CEE sulla tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e la direttiva 97/7/CE sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Le nuove disposizioni, che sostituiscono gli articoli da 45 a 67 del D.Lgs. n. 206/2005
(Codice del consumo), si applicano ai contratti conclusi tra un professionista e un consumatore.
Le norme modificate sono quelle che regolano i contratti a distanza (quali: le vendite on-line o con qualsiasi mezzo di comunicazione che non prevede la presenza fisica e simultanea delle parti) e quelli negoziati al di fuori dei locali commerciali (quali: vendite a porta a porta o a domicilio, cioè in un luogo diverso dai locali del professionista, ma alla presenza fisica e simultanea delle parti).
Il decreto, che si applicherà ai contratti a distanza e fuori dai locali commerciali a partire dal 13 giugno 2014, stabilisce norme standard per gli aspetti comuni di queste due tipologie contrattuali, allo scopo di armonizzare, anche a libello europeo, una disciplina la cui frammentarietà ha da sempre costituito un rilevante ostacolo al funzionamento del mercato sia interno che transfrontaliero.
Tra le novità più significative,segnaliamo:
– informazione precontrattuale: dovranno essere fornite maggiori e più dettagliate
– informazioni al consumatore prima della conclusione del contratto, compreso un pro-memoria sull’esistenza della garanzia legale e un modello tipo per l’esercizio del diritto di recesso;
– contratti conclusi telefonicamente: il consumatore sarà vincolato solo dopo aver firmato l’offerta e dopo averla accettata per iscritto;
– diritto di recesso dal contratto: si passa dagli attuali 10 a 14 giorni;
– restituzione del bene: il consumatore potrà restituire anche un bene deteriorato, ma dovrà rispondere della diminuzione di valore dello stesso;
– responsabilità a carico del venditore (e non dello spedizioniere) se le merci consegnate sono danneggiate;
– divieto di spese aggiuntive per pagamento con bancomat o carta di credito e per le linee
telefoniche dedicate a disposizione del consumatore.