E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2013, il Decreto Legislativo 13 settembre 2013, n. 108, che stabilisce la disciplina sanzionatoria da applicare nel caso di violazione del regolamento 1005/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
Il decreto, arrivato con un ritardo di oltre due anni sui tempi stabiliti, nei diciannove articoli che lo compongono stabilisce sanzioni sia di carattere amministrativo pecuniario (che vanno da un minimo di 3.000,00 euro ad un massimo di 150.000,00 euro), sia di carattere penale (previsto l’arresto fino a 3 anni e ammende fino a 120.000,00 euro per chi immette sul mercato sostanze controllate in contenitori non riutilizzabili).
Una norma transitoria di rilievo è quella stabilita dall’articolo 5, comma 2, dove si stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (e quindi entro il 12 aprile 2014), i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento 1005/2009/CE, “e’ punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino a 100.000,00 euro”.