Con circolare n. 26 del 7 novembre 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce alcuni chiarimenti in merito alla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ricollegandosi a precedente nota n. 20/2004, fornisce alcune precisazioni e indicazioni operative sulla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà previsto dall’art. 5, commi 5 e 8, del D.L. n. 148/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n. 236/1993 e successive integrazioni e modificazioni.
Possono stipulare contratti di solidarietà e beneficiare del relativo contributo a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione, le seguenti imprese:
– imprese con oltre 15 dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 1 del D.L. n . 726/1984 – convertito con modificazioni dalla L. n. 863/1984 – e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all’art. 24 della L. n. 223/1991 ove ne ricorrano i presupposti, o, qualora non ricorrano, che intendano procedere a licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo;
– imprese che abbiano almeno due dipendenti, e non un numero superiore a 15, che non rientrano nel campo di applicazione dell’art 1, D.L. n. 726/1984, convertito con modificazioni dalla L. n. 863/1984;
– imprese alberghiere e le aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali, che presentino gravi crisi occupazionali, indipendentemente dal numero dei dipendenti. Resta fermo l’obbligo, per le imprese alberghiere e per le aziende termali private con più di 15 dipendenti, di avviare la procedura di cui all’art. 24 della L. n. 223/1991, ove ne ricorrano i presupposti;
– imprese artigiane, con almeno due dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano il compenso previsto a carico dei fondi bilaterali.
La circolare affronta poi i temi:
– della procedura per l’erogazione del contributo di solidarietà;
– della presentazione dell’istanza da parte dell’impresa;
– dell’accertamento dei presupposti di legge da parte della Direzione Territoriale del Lavoro (D.T.L.);
– dell’ammissione al contributo di solidarietà;
– dei controlli effettuati dalla D.T.L.;
– della trasformazione del contratto di lavoro in costanza del regime di solidarietà;
– del contratto di solidarietà e cessione di ramo d’azienda.
Per scaricare il testo della circolare ministeriale:
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/Circolare%2026-2014.pdf