– Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2014, la LEGGE 29 luglio 2014, n. 106,
recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante
disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”.
Alcune delle novità introdotte dalla legge di conversione:
1) Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due
successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 viene riconosciuto un
credito d’imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000
euro nei periodi di imposta sopra indicati (art. 10).
2) A decorrere dal 1° gennaio 2015, sarà possibile costituire una “Start-Up Turismo” (art. 11-bis).
Secondo quanto disposto dall’art. 11-bis, della L. n. 106/2014, ”si considerano Start- up innovative anche
le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso
di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di
servizi rivolti alle imprese turistiche”.
Tali servizi devono riguardare:
a) la formazione del titolare e del personale dipendente;
b) la costituzione e l’associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al
dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto;
c) l’offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche
di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l’organizzazione, la
razionalizzazione nonché l’elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
d) l’elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici
culturali e di intrattenimento nel territorio nonchè lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di
commercializzazione dell’offerta turistica nazionale.
Le imprese “Start-Up innovative Turismo” potranno essere costituite anche nella forma della società
a responsabilità limitata semplificata, ai sensi dell’art. 2463-bis del Codice civile e, qualora siano
costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all’atto della
costituzione della medesima società, saranno esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di
concessione governativa.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2015.
3) Prevista la istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping. Il gruppo di lavoro, istituito con
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, è finalizzato a individuare princìpi e criteri per la disciplina dei
contratti di intermediazione finanziaria tax free shopping, per la corretta applicazione dell’articolo 38-
quater del D.P.R. n. 633/1972, al fine di individuare risorse da destinare alle attività di promozione del
turismo (art. 13-bis).
– Credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura – Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
L’art 1, della L. n. 106/2014, di conversione del D.L. n. 83/2014, ha istituito un credito d’imposta per
favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura in misura pari al 65% delle erogazioni
effettuate nei periodi 2014 e 2015 e al 50% nel 2016.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, ha fornito una serie di chiarimenti
interpretativi su questa nuova misura agevolativa.
– Misure per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi
Secondo quanto disposto all’art. 9 della L. n. 106/2014, di conversione del D.L. n. 83/2014, per i periodi
d’imposta 2014, 2015 e 2016, a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi,
è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti e
attività di sviluppo. La misura, in sede di conversione in legge, è stata estesa alle agenzie di viaggi e agli
operatori turistici specializzati nel turismo incoming, per una quota non superiore al 10% delle risorse
complessive messe a disposizione.
Esclusi i costi per intermediazione commerciale, il credito d’imposta è riconosciuto per spese relative a:
a) impianti wi-fi;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purchè in grado di
garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici
e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi per la vendita diretta di servizi e
pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali;
d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e
piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità
per persone con disabilità;
g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal
presente comma.
L’incentivo fiscale verrà revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee
all’esercizio di impresa.
– Misure per la riqualificazione delle strutture ricettive – Revisione della classificazione alberghiera
Secondo quanto disposto all’art. 10 della L. n. 106/2014, di conversione del D.L. n. 83/2014,
completamente riscritto, “al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività
delle destinazioni turistiche”, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 viene
riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo
di 200.000 euro.
Il credito di imposta è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia o a
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.