In applicazione di quanto disposto dall’art. 64, comma 4-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Provvedimento del 2 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014 (Supplemento Ordinario n. 80), ha adottato il modello «Bando-tipo per l’affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari – Procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori. Contratti di importo superiore a euro 150.000 – Offerta al prezzo più basso» (Bando-tipo n. 2).
Con il presente atto l’Autorità ha inteso dare attuazione alla citata disposizione mediante la pubblicazione del modello di disciplinare di gara per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro nei settori ordinari, affidati con procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso.
Il modello costituisce il quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara per l’affidamento di appalti di sola esecuzione quanto alle parti individuate come vincolanti, nelle quali sono ricomprese le cause tassative di esclusione, salva la facoltà di derogare motivando, nei termini più oltre specificati.
L’Autorità procederà ad approvare in via definitiva anche i restanti modelli relativi alla sola esecuzione lavori e quelli “integrati” di progettazione ed esecuzione dei lavori.
Il modello sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione decorsi dodici mesi dalla sua adozione, secondo quanto previsto dall’apposito Regolamento “Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR)“.
A tale fine, eventuali osservazioni e commenti potranno essere formulati all’indirizzo e-mail: vir@avcp.it
Ricordiamo che il Bando-tipo n. 1 del 26 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 78 del 3 aprile 2014, riguardava l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori ordinari.
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