CEVA prestazioni apprendisti e aziende

Pubblicato il 10-09-2010

Prestazione CEVA a decorrere dal 01 Gennaio 2010.

  

SOGLIE MINIME DI ORE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA FREQUENTATE

l’azienda e l’apprendista hanno diritto alla prestazione esclusivamente nel caso in cui l’apprendista abbia frequentato regolarmente l’attività formativa per almeno l’80% delle ore previste da normativa per il singolo corso/modulo.

Prospetto delle soglie minime:

 

in diritto dovere (legge 68/1999 – apprendista minorenne):

MODULO

Ore previste

Soglia minima frequentata

Base

120

96

Trasversale

48

38

Professionalizzante

70

56

 

Non in diritto dovere (D.Lgs. 276/2003 – apprendista maggiorenne):

MODULO

Ore previste

Soglia minima frequentata

Trasversale

48

38

Professionalizzante

70

56

 

 

ENTITA’ DEL RIMBORSO

In diritto dovere (legge 68/1999 – apprendista minorenne):

 

Contributo al lavoratore € 100,00

Contributo all’azienda € 500,00

 

Non in diritto dovere (D.Lgs. 276/2003 – apprendista maggiorenne):

 

Contributo al lavoratore € 80,00

Contributo all’azienda € 400,00

 

TEMPISTICA RIMBORSO

Il diritto alla prestazione decade ove l’azienda/lavoratore non presenti regolare domanda (Modello 1/IMPRESA o Modello 2 APPRENDISTA) entro 90 giorni dal termine dell’ultimo modulo formativo regolarmente frequentato.

La prestazione spetta solo alle ditte che alla data di presentazione della domanda risultino essere in regola con i versamenti e gli accantonamenti previsti dalla CEVA.

 

NELLO SPAZIO OPERATORI - CARTELLA APPRENDISTATO troverete la linea guida e i modelli  (1: impresa, 2:apprendista).

Torna